I destinatari della nuova indennità ALAS sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui all’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che:
a. non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).
b. non siano titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’“APE sociale”.
c. non siano beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza.
d. abbiano maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità.
e. abbiano, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.
L’indennità di disoccupazione, erogata per un massimo di 6 mensilità, ammonta al 75% del reddito medio mensile (calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione).
Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato.
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