Attivato anche per il 2022 il Fondo nuove competenze che rimborsa il costo delle ore di lavoro impiegate per frequentare percorsi di sviluppo delle competenze.
Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal Fondo nuove competenze:
- tutti i datori di lavoro privati,
- le società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico
purché abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023.
Tali datori di lavoro:
- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.
Cosa rimborsa il Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria, al netto degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore per un ammontare pari al 60 per cento del totale.
- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze.
- la quota di retribuzione oraria è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro.
Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo fino al 28 febbraio 2023.
Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 (dieci) milioni di euro.
I progetti formativi, da attuarsi anche nel 2023 dovranno prevedere – per ciascun lavoratore coinvolto – una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.
Le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.
Caratteristiche del progetto formativo
Per usufruire delle risorse del Fondo Nuove Competenze il progetto formativo deve essere indirizzato all’accrescimento delle competenze dei lavoratori, individuate nell’ambito delle seguenti classificazioni internazionali:
- con riferimento ai processi nell’ambito della transizione digitale, di cui alla lettera a) del par. 5, potranno riguardare, secondo le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID, lo sviluppo e l’accrescimento delle seguenti:
- competenze digitali di base, per le quali il quadro di riferimento è costituito dal modello europeo «DigComp 2.1»;
- competenze digitali specialistiche, per le quali il quadro di riferimento è costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 «e-Competence Framework 3.0
- con riferimento ai processi nell’ambito della transizione ecologica i percorsi potranno riguardare lo sviluppo e l’accrescimento delle abilità/competenze identificate nell’ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO);
- i contenuti formativi dei progetti, se non riferiti alla transizione digitale ed ecologica, devono essere referenziati, sia in fase di progettazione sia in fase di attestazione finale, ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del Lavoro e delle qualificazioni.
Il progetto formativo deve inoltre dare evidenza:
a) alle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
b) alle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base delle valutazioni in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013.
I percorsi formativi potranno essere offerti da tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale. In alternativa da soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.
Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link