Definiti i criteri applicativi per fruire dei finanziamenti in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura
3 Set, 2020 alle 17:27 - News

Pubblicato nella G.U del 26 agosto il decreto del 9 luglio 2020 emanato dal MIPAAF che introduce misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La misura prevede la concessione di un mutuo agevolato, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili,.
Il provvedimento definisce i criteri e le modalita’ di concessione del mutuo in favore di micro e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
L’impresa che intende accedere alla misura deve essere amministrata e condotta da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di societa’, essere composta, per oltre la meta’ numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrata, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola.
L’istante deve presentare un progetto per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che persegua almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
b) miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell’IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.
Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l’intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:
- iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
- in alternativa o in aggiunta all’ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.
I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti categorie di spese:
- studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
- opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- servizi di progettazione;
- beni pluriennali;
- acquisto di terreni;
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.
Per il completamento dell’iter si attendono le istruzioni dell’ISMEA limitate solo alla definizione delle modalità di presentazione della domanda, non ancora pubblicate.
Secondo quanto specificato nel decreto le istanze devono comunque contenere:
- nome e dimensioni dell’impresa;
- descrizione e ubicazione del progetto;
- elenco delle spese ammissibili;
- importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.