Lavoro e previdenza
Il corposo pacchetto lavoro contenuto nel Decreto Rilancio 2 comprende sgravi contributivi per 4 mesi da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 in caso di non richiesta degli ammortizzatori sociali.
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per un periodo di 9+9 settimane, sempre tenendo conto della eventuale precedente fruizione degli ammortizzatori previsti dalla normativa di emergenza. Le complessive diciotto settimane- durata massima del sostegno anche con riferimento alla fruizione in periodi antecedenti alla pubblicazione del decreto esaminato- devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Il trattamento di cassa integrazione per causale Covid 19 è riconosciuto anche agli operai agricoli in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Anche i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane
Incentivi per le nuove assunzioni: esonero dal versamento dei contributi
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e’ riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero è riconosciuto, con le medesime modalita’ e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.
Nuova indennità quale forma di sostegno emergenziale per le seguenti categorie di lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica :
Per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo: indennità omnicomprensiva per complessivi € 1000,00: il decreto prevede, alle condizioni di cui all’art. 9 del decreto legge, un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 purché, in linea di massima, non percepiscano altra forma di sostegno economico .
Lavoratori marittimi: indennità pari ad € 600,00 per i mesi di giugno e luglio se hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, ne’ di indennità di malattia ne’ di pensione alla data di entrata in vigore del decreto.
Lavoratori sportivi: Per il mese di giugno 2020, la società Sport e Salute S.p.A.,- che si occupa dell’sitruttoria e dell’erogazione delle somme- è prevista un’indennità pari a 600 euro ( nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2020) in favore dei lavoratori :
- impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Lavoratori delle ex-zone rosse: domande entro il 15 ottobre 2020 La casuale specifica «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività e non abbiano fruito delle precedenti agevolazioni possono ricorrere alla cassa integrazione in favore dei lavoratori per come specificato all’art. 19 del decreto.
Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo: permane il blocco di tali misure per il datore di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del decreto, con efficacia retroattiva alle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia’ impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività’ dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società’ senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e’ comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Aumento delle risorse destinate al Reddito di emergenza secondo le condizioni di cui all’art. 23
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud – agevolazione e’ concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea
Al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).