Pubblicato in G.U. il DPCM 24 settembre 2020 che definisce le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne per il perodo 2020-2022.
Potranno beneficiare del Fondo i Comuni intermedi, periferici ed ultra-periferici fino a 3.000 abitanti purché inseriti nell’allegato 2
I contributi dovranno essere impiegati per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese ( MPMI), anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
I contributi dovranno essere interamente utilizzati entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di riferimento pena la revoca d quanto ricevuto.
I beneficiari indiretti dell’attività delle Amministrazioni comunali saranno le MPMI ( definite secondo i parametri di cui alla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.