Prevista l’erogazione di contributi per finanziare o rifinanziare comitati nazionali ed edizioni nazionali sia di nuova istituzione che già esistenti.
Sono ammessi a presentare domanda d’istituzione di Comitati nazionali, ai fini della valutazione per l’ammissione ai relativi contributi:
- le Amministrazioni pubbliche, centrali o locali, anche a ordinamento autonomo;
- le istituzioni culturali o i comitati promotori appositamente costituiti.
Sono ammessi a presentare domanda d’istituzione di Edizioni nazionali, ai fini della valutazione per l’ammissione ai relativi contributi (Legge 1° dicembre 1997 n. 420):
- le Amministrazioni pubbliche, centrali o locali, anche ad ordinamento autonomo;
- le istituzioni culturali o i singoli studiosi.
Ai fini dell’istituzione dei Comitati nazionali sono ammessi alla valutazione esclusivamente gli eventi di cui ricorra, all’interno del triennio di celebrazioni, il primo o i successivi centenari della nascita o della morte del personaggio ovvero dell’accadimento storico, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storicoculturale e sociale.
Costituiscono oggetto di valutazione i programmi celebrativi che prevedano:
a) manifestazioni a carattere non esclusivamente locale ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;
b) eventi o attività pluridisciplinari e plurisettoriali (ad esempio convegni, mostre, pubblicazioni, tirocini formativi, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali, realizzazione di documentari e filmati);
c) un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni e/o di soggetti privati per le attività che si propongono;
d) il coinvolgimento di istituzioni culturali esistenti di carattere nazionale o internazionale;
e) progetti e attività a carattere innovativo;
f) identificazione dei fruitori e dei destinatari del programma delle celebrazioni.
Ai fini della valutazione delle domande d’istituzione delle Edizioni nazionali la Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali tiene conto dei seguenti criteri:
a) carattere digitale e/o cartaceo della pubblicazione dei volumi: sono valutate favorevolmente la pubblicazione in formato digitale e la garanzia di un efficace sistema di conservazione a lungo termine delle memorie;
b) sostenibilità economica del piano editoriale, dell’attività di ricerca e pubblicistica che si intende svolgere nel quinquennio;
c) presenza di una rete già definita di fruitori, possibilmente non solo nazionali, delle pubblicazioni che saranno edite;
d) pubblicazione di opere inedite, ovvero, seppur già edite, non corredate da un adeguato apparato critico.
La rendicontazione delle attività e delle spese sostenute dai Comitati nazionali avviene esclusivamente sulla piattaforma del Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunque entro tre mesi dal termine delle celebrazioni.
Le domande d’istituzione e rifinanziamento e/o proroga di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, pena di esclusione sono presentate esclusivamente sulla specifica piattaforma del Ministero dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link
