Approvata misura di emergenza dal PE: azionato il Fondo europeo Agricolo di Sviluppo rurale a sostegno degli agricoltori.
23 Giu, 2020 alle 19:13 - Bando Chiuso

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di modifica del Reg. 1305/2013 che disciplina il FEASR deliberando positivamente in merito all’introduzione di misure di sostegno agli agricoltori duramente colpiti dalla crisi conseguente la diffusione della pandemia.
La modifica del regolamento 1305/2013 si è resa necessaria per introdurre una misura di intervento eccezionale –ovvero il riconoscimento di un indennizzo forfettario per gli agricoltori- da rendere efficace nel più breve tempo possibile.
Il nuovo Articolo 39-ter così dispone:
“Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19
1. Il sostegno erogato nell’ambito della presente misura garantisce un’assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19, con l’obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il sostegno è concesso agli agricoltori nonché alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE o del cotone, con l’esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.
3. Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di Covid-19, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori
4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori.
5. L’importo massimo del sostegno non è superiore a 7 000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI.
6. Nell’erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all’impatto della crisi di Covid-19.”
Attendiamo l’approvazione finale della bozza di regolamento e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che segnerà la sua entrata in vigore e consentirà agli Stati membri di adottare le procedure concrete per la presentazione delle domande di sostegno e la corresponsione degli indennizzi agli aventi diritto.