Regione Sardegna: Sostegno agli agricoltori per favorire l’adesione ai regimi di qualità relativamente all’anno 2020.
9 Mag, 2020 alle 17:32 - Bando Chiuso

Sottomisura 3.1- Bando regionale annualità 2020: attuazione della Priorità 3 “Promuovere l’organizzazione della filiera agro alimentare e la gestione dei rischi in agricoltura” e della Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.
Scheda di sintesi
Beneficiari
Possono accedere al sostegno:
Agricoltori in forma singola purché in attività che partecipino per la prima volta ai regimi di qualità per cui è ammesso il contributo.
Le associazioni di agricoltori, purché giuridicamente formalizzate, nelle forme di seguito indicate:
- I Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP definiti all’articolo 3, punto 2, del Reg. (UE) n.1151/2012 e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell’articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
- I Consorzi di Tutela dei vini DOP/IGP indicati all’articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 61/2010 o che abbiamo avviato la procedura di adeguamento ai sensi del medesimo articolo e ss.mm.ii;
- Le Organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni, riconosciute dalla pertinente normativa nazionale e iscritte agli elenchi regionali della Regione Sardegna;
- I Consorzi ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del Codice civile e le cooperative agricole ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali.
Condizioni di ammissibilità
-Per gli imprenditori che partecipano per la prima volta ad un regime di qualità è necessario specificare cosa si intende per nuova adesione al sistema dei controlli. L’iscrizione può riferirsi all’annualità in corso, oppure può essere avvenuta anche nei cinque anni precedenti, compresa l’annualità in corso.
Qualora la prima partecipazione sia avvenuta negli anni precedenti all’annualità di presentazione della domanda di sostegno (Annualità in corso – 2020), il periodo massimo di cinque anni (di sostegno) è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.
In particolare, il bando del 2020 sarà finalizzato a finanziare i seguenti interventi:
a) Prima adesione (1^ annualità); in questo caso, il sostegno è richiesto per le adesioni ad un regime di qualità effettuate o da effettuarsi nel corso dell’anno 2020.
b) Permanenza ( 2^/3^/4^/5^ annualità); il sostegno è richiesto per la permanenza, nell’annualità 2020, in un regime di qualità al quale si è aderito per la prima volta nelle annualità precedenti al 2020, ma non precedentemente al 2016, anche nel caso in cui, in detto periodo, non fosse stato richiesto/concesso il rimborso del contributo.
Per stabilire la data di prima partecipazione al regime di qualità si dovrà far riferimento:
- per le produzioni biologiche, all’emissione del documento giustificativo che attesta che l’azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva;
- per le produzioni dei vini DOC/DOCG/IGT, alla prima richiesta di idoneità o dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino;
- per le produzioni degli altri regimi di qualità, all’iscrizione al sistema di controllo, attestata dal documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’OdC preposto al controllo per lo specifico regime.
La verifica sul requisito di “prima partecipazione a un regime di qualità” è effettuata in relazione al CUAA del beneficiario singolo (approccio singolo) ovvero di tutti gli agricoltori per i quali è richiesto il sostegno in caso di Associazione (approccio collettivo).Gli organismi di certificazione privati devono essere accreditati per la certificazione nel territorio italiano dall’Ente Italiano di Accreditamento – Accredia
-Possono accedere alla misura i beneficiari che localizzino la produzione nel territorio della Regione Sardegna. Sono ammissibili al sostegno le produzioni per le quali l’agricoltore partecipa ai regimi di qualità ammessi, ottenute in Unità Tecniche Economiche situate nel territorio della Regione Sardegna (ex art. 1 del DPR n. 503/1999) e UBA localizzate in Sardegna.
-I beneficiari siano essi in forma singola che associata devono costituire/aggiornare il fascicolo aziendale.
-Le associazioni di agricoltori devono essere autorizzate dal proprio organo decisionale a presentare le domande di sostegno e pagamento a valere sulla presente sottomisura per gli associati ed a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di controllo e a ricevere il pagamento da parte dell’Organismo Pagatore AGEA, assumendosi ogni responsabilità conseguente rispetto all’Amministrazione regionale. Esse devono indicare nelle domande di sostegno l’elenco dei singoli agricoltori per i quali richiedono il sostegno, specificando per ognuno il CUAA e la relativa spesa prevista. I singoli agricoltori, in nome e per conto dei quali l’associazione presenta domanda, devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti per il beneficiario che utilizza l’approccio singolo. L’Associazione deve avere apposito mandato del singolo agricoltore a presentare domanda di sostegno e di pagamento, contenente gli elementi del modello allegato al presente bando. Il mandato deve essere sottoscritto dall’agricoltore o dal suo rappresentante legale e dal rappresentante legale dell’associazione, in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.
Regimi di qualità in relazione ai quali viene erogato il sostegno
A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:
1) Denominazioni d’origine protetta (DOP), Indicazioni geografiche protette (IGP) iscritte nell’apposito registro comunitario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012:
– Fiore sardo DOP
– Pecorino romano DOP
– Pecorino sardo DOP
– Agnello di Sardegna IGP
– Olio extravergine di oliva della Sardegna DOP
– Zafferano di Sardegna DOP
– Carciofo spinoso di Sardegna DOP
2) Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007.
3) Vini a denominazione di origine protetta di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio – Parte II, capo I, sezione 2, inseriti nello specifico registro comunitario:
– Vermentino di Gallura DOCG
– Alghero DOC
– Arborea DOC
– Campidano di Terralba DOC
– Cannonau di Sardegna DOC
– Carignano del Sulcis DOC
– Girò di Cagliari DOC
– Malvasia di Bosa DOC
– Mandrolisai DOC
– Monica di Sardegna DOC
– Moscato di Sardegna DOC
– Moscato di Sorso-Sennori DOC
– Nasco di Cagliari DOC
– Nuragus di Cagliari DOC
– Sardegna Semidano DOC
– Vermentino di Sardegna DOC
– Vernaccia di Oristano DOC
– Cagliari DOC
– Barbagia IGT
– Colli del Limbara IGT
– Isola dei Nuraghi IGT
– Marmilla IGT
– Nurra o Nurra Algherese IGT
– Ogliastra IGT
– Parteolla IGT
– Planargia IGT
– Provincia di Nuoro IGT
– Romangia IGT
– Sibiola IGT
– Tharros IGT
– Trexenta IGT
– Valle del Tirso IGT
– Valli di Porto Pino IGT
4) Indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento (CE) n. 110/2008 iscritte nello specifico registro comunitario:
– Mirto di Sardegna IG
5) Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (CEE) n. 1601/1991, iscritti nello specifico registro comunitario.
B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:
1) Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ) di cui al D.M. n. 4337/2011, art. 7;
2) Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui alla Legge 4/2011, art. 2, comma 3;
3) Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna – DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015 (tale regime è ammissibile soltanto a partire dalla sua attivazione);
C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli di cui all’articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010): si precisa che alla data di approvazione del presente bando lo Stato italiano non ha ancora riconosciuto alcuno dei suddetti regimi facoltativi; pertanto gli stessi NON SONO AMMISSIBILI (sono ammissibili al sostegno soltanto a partire dal loro riconoscimento).
La domanda di sostegno è quindi ammissibile per i regimi facoltativi di certificazione che alla data di presentazione della domanda stessa hanno già ottenuto il pertinente riconoscimento nazionale.
Saranno in ogni caso esclusi i regimi facoltativi di certificazione prettamente aziendali e/o improntati alla sostenibilità ambientale.
Rispetto degli obblighi del beneficiario indicati specificamente nel bando ( art. 8) e distinti nel tempo nonché in base alla tipologia del beneficiario.
Finalità: Promuovere l’organizzazione della filiera agro alimentare e la gestione dei rischi in agricoltura migliorando competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. Per questo con la misura 3.1. si prevede la concessione di contributi per la copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l’attività di controllo di parte terza.
Dotazione finanziaria € 400.000,00
Spese ammissibili
Il contributo relative il rimborso delle spese sostenute per ottenere la certificazione relative all’anno solare 2020 e pagate entro la presentazione della domanda di pagamento.
– quota di iscrizione per l’adesione al sistema di controllo;
– costo per la quota annua fissa per l’attività di certificazione;
– costo per la quota annua variabile per tutta l’attività di controllo e per l’attività di certificazione dell’organismo di certificazione;
– costo per le eventuali analisi aggiuntive e verifiche supplementari formalmente richieste dall’organismo di controllo, tranne quelle di carattere sanzionatorio.
-spese per attività di verifica documentale e ispettiva dell’organismo di certificazione sostenute prima della iscrizione al sistema di controllo e successive alla data di emanazione del bando (spese propedeutiche alla domanda di sostegno);
Il costo per essere ammesso al sostegno, deve essere sottoposto a verifica di ragionevolezza attraverso l’analisi di preventivi di spesa relativi ai costi ammissibili di cui al paragrafo precedente e predisposti da organismi di certificazione per come specificamente indicato nel Bando ( art. 9 lett. c)
Modalità finanziamento: incentivo volto a rimborsare i costi di certificazione sostenuti dal beneficiario e documentati con i giustificativi di spesa per un periodo massimo di 5 anni. Il limite massimo erogabile è pari ad € 3.000,00 per anno solare riconosciuto in favore di un singolo agricoltore, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall’entità complessiva della spesa dichiarata. Nel caso di Beneficiario associato (approccio collettivo) il massimale è riferito ad ogni singola azienda agricola partecipante all’associazione e per la quale è richiesto il sostegno.
Termine ultimo di presentazione domanda: 6 ottobre 2020 ore 13
Procedura: La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP. Per la compilazione e presentazione delle domande di aiuto (sostegno) e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell’area riservata del portale SIAN. Ricordiamo infatti che la corretta compilazione dell’istanza insieme all’allegazione di tutta la documentazione necessaria è requisito di ammissibilità della stessa.
Il richiedente, singolo o associato, nella stessa domanda di sostegno, può richiedere il contributo per un solo regime di qualità e per un solo tipo di intervento (prima adesione o permanenza). Lo stesso richiedente può presentare più di una domanda di sostegno in relazione a diversi regimi di qualità cui intende aderire.
Gli aiuti sono concessi con procedimento “a sportello” sulla base dell’ordine cronologico di rilascio informatico delle stesse.
L’importo di Euro 240.000,00 è destinato al finanziamento, secondo l’ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Alta in base al punteggio.
L’importo di Euro 160.000,00 è destinato al finanziamento, secondo l’ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Bassa in base al punteggio.
In caso di esaurimento delle risorse destinate alla classe di punteggio con Priorità Alta, le relative domande possono essere finanziate altresì con la quota di risorse destinata alla fascia di punteggio con Priorità Bassa.
Per la documentazione completa
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