Le riaperture del 18 maggio: le prescrizioni nazionali, le ordinanze regionali ed i protocolli per settore produttivo.

18 Mag, 2020 alle 19:21 -

Le riaperture del 18 maggio: le prescrizioni nazionali, le ordinanze regionali ed i protocolli per settore produttivo.

La riapertura delle attività produttive nel caos normativo. Un susseguirsi di provvedimenti per individuare le  prescrizioni che gli imprenditori devono seguire per poter riaprire in sicurezza.

Partiamo dalle fonti nazionali

Il Governo in data 16/05/2020 ha emanato il decreto legge 33/2020  che,  nel disciplinare la riapertura delle attività economiche, rimanda ai protocolli ed alle linee guida  “idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.  

 Le  Linee guida espressamente citate sono state adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in data 16.05.2020  e si compongono di una serie di schede tecniche- risultato delle valutazioni compiute in questi giorni sui temi della sicurezza e della valutazione del rischio connesso al tipo di attività esercitata-  che indicano le prescrizioni da adottare per la riapertura  delle principali attività economiche rimaste ancora chiuse durante la fase 2.

I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna sono intervenuti, rispettivamente, con le Ordinanze n. 21 e n. 23 del 17/05/2020 che descrivono le prescrizioni da applicarsi sul territorio regionale e completano il quadro normativo di riferimento.

In particolare  con l’ordinanza n. 23 del 17/05/2020 efficace fino al 2 giugno 2020,  il Presidente della Regione Sardegna  ha disposto l’apertura delle seguenti attività :

  • commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
  • servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub,  ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
  • Attività turistiche relative alla balneazione;
  • Strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, alloggi in agriturismo;
  • Commercio al dettaglio;
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche ( mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
  • Uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi  amministrativi;
  • Manutenzione del Verde;
  • attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
  • tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore;
  • l’accesso alle spiagge  libere ed agli arenili

L’ordinanza suddetta va ad integrarsi con quanto già stabilito nelle ordinanze n. 20 del 2 maggio 2020 con la quale era stata precedentemente autorizzata:

  • la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso,  ivi compresi le attività di ristorazione;
  • la vendita commerciale all’ingrosso e al dettaglio di materiali per l’edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione;
  • l’attività delle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale, nel rispetto delle norme precauzionali del distanziamento sociale e con accessi previo appuntamento tali da prevenire l’assembramento di persone in attesa;
  • l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04.);
  • l’attività di tosatura degli ovini, anche con specialisti del settore, purché il servizio venga svolto senza il contatto diretto tra le persone;
  • pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto;
  • la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili.
  • l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento;
  • riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata, nel rispetto delle misure di distanziamento e divieto di assembramento e previa assunzione di protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri, come definiti a livello nazionale dalle rispettive associazioni di categoria.

e n. 22 del 13 maggio 2020 relativa alla ripresa dei servizi alla persona da somministrare applicando le prescrizioni di sicurezza  formalizzate nel protocollo Inail, che precede l’adozione delle citate Linee guida.

Il presidente della regione Sicilia con l’ordinanza n. 21 del 17/05/2020  ha espressamente:

  • autorizzato le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. La riapertura delle attività di catering – fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sarà autorizzata a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio;
  • La riapertura delle attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, ivi compresi i servizi di cura alla persona e le attività di ristorazione  interne alle strutture ricettive;
  • i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti, fatta eccezione per le attività dei centri benessere – compreso l’uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico – e dei centri termali, ad eccezione per la  erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza,
  • le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate  nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali, ivi comprese le attività di autoscuola e similari
  • gli stage professionali ed i tirocini formativi che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione al lavoro attività tutte da esercitare nel rispetto delle linee guida applicando sempre gli adeguati mezzi di protezione individuale.

Contattaci per informazioni

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

Contattaci