GAL VALLE DEL BELICE: sostegno alla cooperazione fra microimprese per lo sviluppo dell’economia rurale.

1 Giu, 2020 alle 19:02 -

GAL VALLE DEL BELICE: sostegno alla cooperazione fra microimprese per lo sviluppo dell’economia rurale.

MISURA 16 – COOPERAZIONE -SOTTOMISURA 16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): VALLE DEL BELÌCE 2020 -AMBITO: 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 2. Turismo sostenibile 3. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio AZIONE PAL: Sostegno alla creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in network. CODICE BANDO 43922

Scheda di sintesi

L’azione è promossa dal Gruppo di Azione Locale Valle del Belice che raccoglie soggetti pubblici e privati per i comuni di Caltabellotta, Contessa Entellina, Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia,Santa Margherita di Belìce, Santa Ninfa.

L’intervento è finalizzato alla creazione di una rete di imprese locali che cooperino fra loro in un vero e proprio gruppo allo scopo di:

  • promuovere lo sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
  • il turismo sostenibile;
  • la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico legato al territorio.

 Gli obiettivi operativi sono i seguenti:

  • la promozione e informazione sui prodotti in Italia ed all’estero;
  •  il rafforzamento dell’offerta turistica;
  •  l’incremento della competitività dei produttori primari;
  • l’internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori;
  • la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti trasformati

Per realizzare tali obiettivi la misura 16.3 promuove la cooperazione tra piccoli operatori che si aggregano in gruppi di microimprese (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.), con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio annuale non superiore a due milioni di euro come previsto dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. Il partenariato- così si chiama il gruppo di microimprese- può essere già costituito ovvero costituirsi al momento della presentazione della domanda di sostegno, secondo le indicazioni specificate all’art. 3 del bando.

Fra le condizioni di ammissibilità segnaliamo quella che impone l’avvio di nuove attività Non sono ammissibili, quindi, attività comuni già in atto. Le altre condizioni, descritte all’art. 4 :

  • sede operativa dell’operazione proposta deve essere localizzata esclusivamente nelle zone rurali C e D del PSR Sicilia 2014/2020 all’interno di uno dei comuni del GAL VALLE DEL BELÌCE.
  • il gruppo deve essere composto da almeno cinque soggetti, tra i quali almeno un’impresa del settore agricolo, agroalimentare o forestale, che svolgano attività coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie della sottomisura 16.3 e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
  • in caso di partenariato non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, le imprese partecipanti devono sottoscrivere un accordo di partenariato, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto, predisposto sulla base del modello allegato al bando di attuazione della sottomisura 16.3, e degli impegni assunti nel rispetto di cui al paragrafo “Impegni e obblighi del beneficiario” del presente bando; il costituendo partenariato deve essere rappresentato da un partner designato come “capofila”, al quale deve essere conferito mandato con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno e per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo “Impegni e obblighi del beneficiario” del presente bando, ivi comprese quelle di interfaccia con il GAL e con l’Amministrazione regionale;
  • essere dotato di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
  • presentare un progetto di cooperazione finalizzato all’avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata compresa tra 12 mesi e 24 mesi;
  • costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, il fascicolo aziendale del partenariato; in caso di partenariato non ancora costituito, dovrà essere aperto, aggiornato e validato per ogni partner un fascicolo aziendale/anagrafico nel quale risulti documentata la propria consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la propria posizione anagrafica; il fascicolo deve essere redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni; in caso di partenariato già costituito, si richiede l’apertura del fascicolo aziendale, anche solo anagrafico, da parte dei singoli partner e la costituzione dei relativi legami associativi;

Il progetto di cooperazione, redatto sempre sulla base del modello allegato al Bando, deve riportare :

  1. descrizione degli obiettivi del progetto;
  2. indicazione dell’ambito geografico di intervento e del settore di riferimento;
  3. descrizione dei risultati che si intendono conseguire con le attività di cooperazione;
  4. indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate da uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
  5. descrizione puntuale dell’intero processo di cooperazione (individuazione dei partner, definizione delle azioni, individuazione di un soggetto capofila responsabile dell’attuazione del progetto, ecc.);
  6. elenco dei partecipanti al partenariato, con la relativa ripartizione delle attività e delle responsabilità;
  7. cronoprogramma;
  8. piano finanziario, articolato per annualità e attività.

Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di punti 30.

Dotazione finanziaria  La dotazione finanziaria del presente bando ammonta a € 400.000,00 di spesa pubblica, di cui € 272.250,00 di quota FEASR. Ciascun progetto di cooperazione presentato a valere sul presente bando dovrà riguardare uno o più dei seguenti ambiti “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)” “Turismo sostenibile” e/o “Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio” e prevedere un investimento massimo di € 100.000,00 e una aliquota massima di sostegno pari al 100% di spesa pubblicaLa dotazione finanziaria (spesa pubblica) ammonta ad € 75.000,00 di spesa pubblica, di cui 45.375,00 di quota FEASR.  

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

  • animazione del territorio e condivisione delle conoscenze tra i soggetti del partenariato finalizzate ad approfondimenti conoscitivi e alla condivisione e definizione di azioni coordinate necessarie per rendere fattibile il progetto collettivo;
  • predisposizione del progetto di cooperazione, nel quale siano dettagliate le singole azioni progettuali e, nel caso in cui il progetto riguardi lo sviluppo e la commercializzazione del turismo rurale, sia riportato il programma di partecipazione ad eventi (ad esempio, fieristici, radiofonici, televisivi) nazionali ed esteri strettamente collegati alle finalità del progetto;
  • i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami;
  • costituzione del partenariato e la predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);
  • disseminazione e trasferimento dei risultati del progetto di cooperazione, ossia del modello tecnico/organizzativo adottato.

Spese ammissibili

L’elencazione delle spese ammissibili, strettamente correlata alle tipologie di interventi ammessi a finanziamento, è specificata agli artt. 7. ( descrizione generica delle spese) 7.1 ( investimenti immateriali ), 7.2 ( missioni e trasferte), 7.3 ( Spese generali). Ciascuna disposizione indica la tipologia di spesa ammessa, i criteri di computo, nonché gli ulteriori aspetti procedurali necessari per ottenere l’ammissione della spesa sostenuta al finanziamento ed ottenerne, quindi, il rimborso.  

Di contro l’art. 8 fornisce una descrizione delle spese escluse dal sostegno.

Modalità finanziamento:  L’intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 100.000,00 per beneficiario, in caso di progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 50.000,00. Essendo i beneficiari della sottomisura esclusivamente di Gruppi costituiti tra microimprese, l’IVA non è considerata spesa ammissibile. Gli aiuti  sono concessi  sempre in applicazione del regime de minimis. Vale il limite   di € 200.000 quale importo  degli aiuti concessi ad un’unica impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.

 Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell’art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Nell’ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l’aiuto “de minimis” viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa; per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, secondo lo schema predisposto dal GAL allegato al Bando.

Termini domanda: 4 maggio 2020– 15 settembre 2020

Procedura: Le  domande di sostegno vanno presentate sia in modalità online che cartacea, utilizzando il modello predisposto dall’ Amministrazione di concerto con l’Organismo Pagatore e reso disponibile tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Il modello di domanda dovrà essere  compilato, così come gli allegati, in modo corretto e completo ( art. 14)  e corredato della  documentazione essenziale indicata  specificamente nel Bando (art. 15). Gli allegati di riferimento sono inclusi nella documentazione completa voce Valle del Belice

La valutazione e la selezione delle domande che hanno superato il controllo procedurale, ovvero che sono state compilate correttamente,  avverrà  mediante l’assegnazione di un punteggio calcolato in applicazione dei criteri di selezione specificati all’art.10 del Bando, criteri che devono guidare la stesura del piano di progetto. Sulla base del punteggio assegnato verrà compilata una graduatoria che determinerà l’ammissione o meno al finanziamento. Resta inteso che, per essere ammesso, il progetto deve riportare un punteggio minimo pari a 30 punti. Al raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere almeno tre criteri appartenenti a due principi di selezione.

Link di riferimento: www.galvalledelbelice.it,

Clausola di esenzione della responsabilità

Sportello Europa Sicilia e Sardegna nella persona del titolare del sito  non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda informativa e ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale.


Potrebbe interessarti

Contattaci per informazioni

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

Contattaci