GAL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO: avviso per la costituzione della lista ristretta di professionisti

8 Lug, 2020 alle 17:35 -

GAL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO: avviso per la costituzione della lista ristretta di professionisti

In scadenza il termine per il primo inserimento nella lista ristretta di esperti affidare incarichi  per l’attuazione del Piano d’Azione (PDA) del Gal. Le  iscrizioni sono aperte fino al 30/06/2023 mentre la permanenza nell’elenco è estesa al 31.12.2023.

I professionisti che volessero accedere alla predetta lista dovranno dimostrare di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una o più delle seguenti aree tematiche:

A (AGE) Area Tematica – Gestionale e Giuridico/Economica

B (ATS) Area Tematica – Tecnico/Scientifica

C (ATA) Area Tematica – Animazione e Comunicazione

I settori di ogni singola area sono specificati all’art. 2 dell’Avviso.

Requisiti minimi– da possedere al momento della presentazione della richiesta- necessari  per chiedere l’iscrizione:

1. diploma di Laurea triennale o specialistica o vecchio ordinamento conseguita presso Università italiane, o titolo di studio comparabile conseguito all’estero;

2. possesso di documentata esperienza, almeno triennale, nelle aree tematiche di cui all’art. 2 dell’avviso per cui si richiede l’iscrizione nella Lista Ristretta;

3. iscrizione ad albi, qualora richiesto dalle normative vigenti;

4. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

5. buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);

6. idoneità fisica per svolgere l’impiego;

7. disponibilità agli spostamenti, onde raggiungere i luoghi previsti per lo svolgimento dell’incarico;

8. non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all’articolo 2635 del Codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

9. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

10. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Oppure:

avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e avere ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

11. non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice degli Appalti;

12. non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

13. non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codice degli Appalti;

14. non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

15. non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere;

16. non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

17. non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

18. se vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria

Non è prevista la redazione di alcuna graduatoria, pertanto la lista verrà pubblicata sul sito del Gal il quale dovrà attingere ai nominativi ivi inseriti per procedere all’affidamento di incarichi professionali specifici in relazione all’attuazione del PDA.

I professionisti eventualmente incaricati saranno chiamati ad espletare la loro attività entro i territori del GAL quindi dei 16 comuni che lo compongono: Escolca, Esterzili Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo.

 Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo in Corso Vittorio Emanuele n. 34 – 09056 Isili (SU).

Il rapporto contrattuale è regolato secondo le disposizioni di cui al punto 7 dell’avviso.

Le domande compilate utilizzando il format allegato all’avviso corredato da tutta la documentazione ivi richiesta, dovranno essere inviate mezzo PEC al seguente indirizzo galsarcidanobarbagiadiseulo@pec.it.


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