GAL ETNA SUD: cooperazione tra microimprese per avvio di nuove attività per la promozione dei prodotti locali.

8 Giu, 2020 alle 19:17 -

GAL ETNA SUD: cooperazione tra microimprese per avvio di nuove attività per la promozione dei prodotti locali.

SOTTOMISURA 16.3- Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo-AMBITO 2: TURISMO SOSTENIBILE.

Scheda di sintesi

Soggetto promotore : Gruppo di Azione Locale ETNA SUD  che raccoglie soggetti pubblici e privati per i Comuni di Mascalucia, Camporotondo Etneo, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza e Tremestieri Etneo.

L’operazione si pone come obiettivo il favorire la cooperazione tra micro, piccole e medie imprese per abbassare i propri costi di produzione, innalzare i margini reddituali e migliorare la competitività.

L’azione si propone di favorire anche la creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità ,tra piccoli operatori turistici e del turismo rurale, tour operator, soggetti privati che operano nel campo della valorizzazione turistica del territorio.

Le attività che possono essere esercitate attraverso la costituzione del  partenariato in linea con le finalità della sottomisura sono:

  • attività comuni di commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari e forestali, con particolare riferimento alle produzioni con marchi di qualità;
  • utilizzo di infrastrutture logistiche all’interno di forme di gestione associate;
  • raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti svolte in modo associato;
  • condivisione di impianti e macchinari che potrebbero essere sfruttati dalla singola azienda al fine di ridurre i costi di produzione;
  • creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli del partenariato;
  • promozione dei prodotti nei mercati locali;
  • creazione di pacchetti turistici;
  • messa in rete, promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale.

Beneficiari

La sottomisura si rivolge ai gruppi di microimprese ( che per definizione presentino un  organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio annuale non superiore a due milioni di euro) che siano già costituiti in partenariato ovvero che abbiano intenzione di creare un gruppo di collaborazione secondo le forme giuridicamente previste dal nostro ordinamento (ad esempio, associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete). Nella costituzione del gruppo di cooperazione è possibile includere anche soggetti diversi dalle microimprese, quali ad esempio i fornitori di servizi la cui presenza sarà strumentale alla realizzazione degli obiettivi progettuali. Tali soggetti, ai fini del finanziamento, saranno qualificati come beneficiari indiretti  e non potranno usufruire del sostegno.

Requisiti di accessibilità alla misura da valutare con riferimento a ciascuna forma di cooperazione:

  • avvio di nuove attività – descritte nel progetto di cooperazione da parte dei beneficiari che abbiano sede operativa in uno dei comuni del GAL e che operino all’interno della suddetta area.
  • essere costituita da almeno cinque soggetti, tra i quali almeno un’impresa del settore agricolo, agroalimentare o forestale, che svolgano attività coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie della sottomisura 16.3 e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
  • in caso di partenariato non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, sottoscrivere un accordo di partenariato, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto, predisposto sulla base del modello allegato al bando di attuazione della sottomisura 16.3, e degli impegni assunti nel rispetto di cui al paragrafo “Impegni e obblighi del beneficiario” del bando; il costituendo partenariato deve essere rappresentato da un partner designato come “capofila”, al quale deve essere conferito mandato con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno e per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo “Impegni e obblighi del beneficiario” ( art.12) ivi comprese quelle di interfaccia con il GAL e con l’Amministrazione regionale;
  • essere dotato di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno, entro i termini stabiliti dal Gal in fase di istruttoria delle domanda;
  • presentare un progetto di cooperazione finalizzato all’avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata compresa tra 12 mesi e 24 mesi;
  • costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, il fascicolo aziendale del partenariato; in caso di partenariato non ancora costituito, dovrà essere aperto, aggiornato e validato per ogni partner un fascicolo aziendale/anagrafico nel quale risulti documentata la propria consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la propria posizione anagrafica; il fascicolo deve essere redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni; in caso di partenariato già costituito, si richiede l’apertura del fascicolo aziendale, anche solo anagrafico, da parte dei singoli partner e la costituzione dei relativi legami associativi;
  • presentazione di un progetto di cooperazione (redatto secondo il modello allegato al Bando) che deve riportare i seguenti contenuti minimi:
  1.  descrizione degli obiettivi del progetto;
  2.  indicazione dell’ambito geografico di intervento e del settore di riferimento;
  3. descrizione dei risultati che si intendono conseguire con le attività di cooperazione;
  4. indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate da uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
  5.  descrizione puntuale dell’intero processo di cooperazione (individuazione dei partner, definizione delle azioni, individuazione di un soggetto capofila responsabile  dell’attuazione del progetto, ecc.);
  6. elenco dei partecipanti al partenariato, con la relativa ripartizione delle attività e delle responsabilità;
  7. cronoprogramma;
  8. piano finanziario, articolato per annualità e attività.

Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di punti 30.

Ricordiamo che il punteggio viene attribuito applicando i criteri esplicitati nel Bando all’art 10 che indica i criteri di selezione e priorità da valutare nella compilazione del progetto specie con riferimento alla realizzazione degli obiettivi. Il Bando prevede l’attribuzione di punteggi premiali per la presentazione di progetti multi misura, per l’ampiezza del partenariato e per il numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (ivi compresi i giovani agricoltori insediatisi nel corso della programmazione 2007-2013).

Dotazione finanziaria ammonta ad € 40.000 di spesa pubblica, di cui € 24.200 di quota FEASR

Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

  • animazione del territorio e condivisione delle conoscenze tra i soggetti del partenariato finalizzate ad approfondimenti conoscitivi e alla condivisione e definizione di azioni coordinate necessarie per rendere fattibile il progetto collettivo;
  • predisposizione del progetto di cooperazione, nel quale siano dettagliate le singole azioni progettuali e, nel caso in cui il progetto riguardi lo sviluppo e la commercializzazione del turismo rurale, sia riportato il programma di partecipazione ad eventi (ad esempio, fieristici, radiofonici, televisivi) nazionali ed esteri strettamente collegati alle finalità del progetto;
  • i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami;
  • costituzione del partenariato e la predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);
  • disseminazione e trasferimento dei risultati del progetto di cooperazione, ossia del modello tecnico/organizzativo adottato.

Spese ammissibili 

Per l’elencazione delle spese finanziabili si rimanda all’art. 7 del Bando che riporta una descrizione dettagliata dei costi  correlati ai singoli interventi nonché l’indicazione della normativa applicabile.

Gli interventi e le spese non ammissibili al sostegno sono, invece, specificati all’art. 8 che rimanda anch’esso, per la parte non specificata, alla disciplina generale sul PSR

Modalità finanziamento:  contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

L’intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di euro 40.000,00 per beneficiario. Essendo i beneficiari della sottomisura esclusivamente i Gruppi costituiti tra microimprese, l’IVA non è considerata spesa ammissibile. Si applicano i limiti del regime de minimis, quindi, l’importo complessivo dell’aiuto pubblico concesso ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Trattandosi di gruppo di imprese, nel calcolo del plafond de minimis” deve essere presa in considerazione sia l’azienda che ha richiesto l’agevolazione che l’insieme delle imprese collegate a questa. Gli aiuti percepiti in regime de minimis in forza della misura esaminata possono essere cumulati con quelli ottenuti in applicazione di altra misura rispettando sempre il massimale dei 200.000,00 mila euro per impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari. Inoltre considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell’art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Da ultimo si evidenzia come nell’ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l’aiuto “de minimis” viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa; per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, secondo lo schema predisposto dal GAL allegato al Bando.

Termini domanda: 19.05.2020 -17.07.2020

Procedura: Le  domande di sostegno vanno presentate sia in modalità online che cartacea, utilizzando il modello predisposto dall’ Amministrazione di concerto con l’Organismo Pagatore e reso disponibile tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Il modello di domanda dovrà essere  compilato, così come gli allegati in modo corretto e completo ( art. 14)  e corredato della  documentazione essenziale indicata  specificamente nel Bando ( art. 15). Gli allegati di riferimento sono inclusi nella documentazione completa voce Etna sud

Link di riferimentowww.galetnasud.it

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