GAL ETNA SUD: attività extra-agricole per produrre energia da fonti rinnovabili.

21 Lug, 2020 alle 17:57 -

GAL ETNA SUD: attività extra-agricole per produrre energia da fonti rinnovabili.

Sottomisura 6.4 B “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Finalità dell’azione è quella di incentivare interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole destinate alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili. L’obiettivo fondamentale è quello di incentivare la diversificazione verso attività extra-agricole, attraverso interventi finalizzati ad attività di produzione, trasporto e vendita di energia da fonti rinnovabili. La sostenibilità energetica sarà favorita attraverso il finanziamento di interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia solare; impianti per la produzione di energia elettrica derivanti da energia idrica (microidrico); impianti per la produzione di energia eolica; impianti per la produzione, trasporto e vendita di energia e/o calore riguardanti centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomasse legnose; impianti per la produzione di biogas; piccole reti per la distribuzione dell’energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente operazione a condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario

Termini di presentazione domande: 8 luglio 2020- 4 dicembre 2020.

Scheda di sintesi

Soggetto promotore : Gruppo di Azione Locale  GAL Etna Sud che raccoglie soggetti pubblici e privati per i  Comuni di Mascalucia, Camporotondo Etneo, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza e Tremestieri Etneo.

Beneficiari

Agricoltori ( imprenditori agricoli) che oltre all’attività agricola esercitano anche una delle seguenti attività coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse ( 2135 c.c.) ed i  coadiuvanti ( nel caso di persone fisiche costituite in impresa familiare : il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado, ovvero persone giuridiche) che pur non rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, devono risultare stabilmente dediti alla attività agricola nella azienda di cui è titolare un familiare al momento della presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscritti come tali negli elenchi previdenziali, purchè diversifichino la loro attività avviando interventi di tipo extra-agricolo;

Requisiti di accessibilità:

– Le attività imprenditoriali devono essere avviate esclusivamente  nel territorio dei comuni del GAL EtnaSud interamente ricadenti in zona D.

-la costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale, anche anagrafico redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30 aprile 2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni . Gli istanti devono aver regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale presso soggetti abilitati CAA, previa sottoscrizione di un mandato, o presso l’Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma.

– la presentazione di un piano di sviluppo aziendale conforme al programma predisposto dall’Amministrazione, che dovrà dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto e riportare almeno:

  • la situazione economica e finanziaria di partenza della persona o della micro — o piccola impresa che chiede il sostegno;
  • le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività imprenditoriali;
  •  le informazioni necessarie per la valutazione e selezione del progetto, i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività di progetto, come gli investimenti, la formazione, la consulenza.

-la dimostrazione della disponibilità degli immobili e/o delle superfici su cui saranno collocati gli impianti ed eventualmente delle superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione, liberi da servitù, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione alla presente azione (vincolo di inalienabilità).

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

a) titolo di proprietà;

b) titolo di usufrutto;

c) contratto di affitto scritto e registrato;

d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione o a società/consorzio/azienda di gestione;

e) comodato, che preveda la clausola d’irrevocabilità del contratto in deroga all’art. 1809, comma 2 e art. 1810 del codice civile, per la durata del vincolo;

f) concessione demaniale.

-l’ iscrizione alla camera di commercio.

Gli investimenti sono ammissibili all’aiuto alle seguenti condizioni:

  • gli impianti non dovranno essere alimentati con biocombustibili o biomasse derivanti da colture dedicate per l’alimentazione umana, ma solo da biomasse di scarto provenienti dall’attività agricola e/o agroindustriale o provenienti dalla cura delle foreste esistenti;
  • l’installazione degli impianti che utilizzano l’energia solare venga effettuata esclusivamente sopra edifici, pensiline, tettoie, e comunque senza consumo di suolo;
  • obbligo di produzione di ammendante organico (mediante compostaggio) per gli impianti per la produzione di biogas: saranno sostenuti esclusivamente gli investimenti che prevedono il compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico;
  • per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero biodigeriti il rendimento energetico dell’impianto in termini di MWh/anno termiche deve essere pari o superiore all’85%, ai sensi dell’allegato 2 al D.Lgs.n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
  • l’impianto deve garantire emissioni in atmosfera “poco significative” a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1;
  • l’impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di energia termica di almeno il 40% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto;
  • l’energia prodotta dagli impianti realizzati deve essere destinata in prevalenza al mercato, per una quota dunque superiore al 50% ;
  • presentazione di accordi di vendita (ovvero preaccordi) sottoscritti al momento della domanda, che dovranno essere regolarizzati al termine dell’azione finanziata;
  • l’impianto per la produzione di energia da biomassa deve avere una potenza inferiore a 1 MW elettrico;
  • l’impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l’adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurne l’impatto ambientale e migliorarne l’efficienza energetica;
  • per gli impianti per la produzione di energia idroelettrica (micro-idrico), in ragione del EU Pilot 6011/2014 idroelettrico dovrà essere fornita documentata dimostrazione di non compromissione della qualità del corpo idrico interessato dal prelievo, ovvero il non deterioramento dello stato dei singoli elementi di qualità dei corpi idrici, attraverso la valutazione del potenziale impatto dell’impianto e del prelievo sul corpo idrico, fermo restando le dovute autorizzazioni.
  • non è ammissibile l’acquisto di attrezzatura di seconda mano, nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all’art. 13 del Reg. Delegato UE n. 807/2014 della Commissione.

-Aree di applicabilità : Il sostegno nell’ambito dell’Operazione 6.4 b si applica esclusivamente nelle zone rurali C ( compresa C1) e D.

Requisiti del progetto

E’ condizione obbligatoria, ai fini dell’ammissibilità della domanda, la presentazione del progetto almeno definitivo, corredato di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni previste dalle normative vigenti. In caso di ammissibilità il progetto deve essere reso esecutivo e cantierabile entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del Gal Etna Sud, a condizione che la domanda sia utilmente collocata tra quelle finanziabili con le risorse messe a bando. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell’iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando. Si precisa che eventuali imprescindibili differimenti della cantierabilità dovranno essere adeguatamente motivati con dettagliata relazione, da sottoporre a giudizio dell’Amministrazione, fermo restando che il mancato rispetto del termine dei 90 giorni, dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, non deve dipendere dalla volontà del beneficiario.

Al progetto dovrà essere acclusa una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, che attesti che gli investimenti ammissibili per la produzione di energia da fonti rinnovabili garantiscano un effetto ambientale positivo, inoltre è necessario assicurare un bilancio favorevole in termini di rilascio di CO2.

Nei casi di investimenti che prevedono l’utilizzo di biomassa, al progetto dovrà essere accluso uno studio di fattibilità che dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa e della materia prima utilizzata e l’utilizzo di tecniche rispettose dell’ambiente.

La situazione finanziaria dell’impresa deve essere descritta nel piano aziendale.

Al disotto della soglia minima di € 30.000,00 l’iniziativa progettuale non può essere considerata ammissibile

Dotazione finanziaria  € 375.000,00 di spesa pubblica di cui € 226.875,00 di quota FEASR.

 Interventi ammissibili

  • Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti e annesse nuove costruzioni purché strettamente legate agli impianti di produzione di energia, la cui spesa ammissibile non potrà superare il 10% dell’importo di progetto;
  • Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
  • Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione di energia compresi quelli per la lavorazione e la trasformazione della materia prima;
  • Acquisto di hardware e software necessari all’attività;
  • Impianti di lavorazione di biomasse agro-forestali, purché inseriti nel processo di produzione di energia;
  • Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets, aventi potenza massima di 1 MW elettrico;
  • Impianti per la produzione di energia da biomassa, aventi potenza inferiore ad 1 MW;
  • Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aventi potenza massima di 200 kW per il fotovoltaico e di 60 kW per il minieolico, con divieto di realizzare impianti fotovoltaici a terra;
  • Impianti a biogas di potenza massima di 250 kW alimentati da sottoprodotti e da biomassa residuale di origine agricola e/o agroindustriale, e da colture non alimentari;
  • Impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie previste ai punti precedenti e impianti di co-generazione per la produzione combinata di elettricità e calore;
  • Realizzazione e/o adeguamento di volumi tecnici e strutture necessari all’attività e di quanto necessario all’allacciamento alle linee elettriche.

Nel caso in cui il beneficiario acceda agli incentivi previsti dalla normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile, sulla base della dichiarazione fornita dallo stesso, sarà applicata una riduzione percentuale dell’aiuto, al fine di rispettare il massimale di sostegno del 75% previsto dall’operazione. Spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti precedenti nel limite massimo del 12% dell’importo dell’investimento. Non è ammissibile l’acquisto di attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all’art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.

Spese ammissibili 

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.) per come specificato all’art. 7 del Bando.

Modalità finanziamento:  aiuti in conto capitale con un importo massimo di sostegno concesso nel quadro del presente bando per ciascuna proposta progettuale è di 75.000,00 euro a fronte di un progetto pari ad una spesa complessiva di 100.000,00 euro; per progetti superiori a €. 100.000,00 la parte eccedente tale soglia rimane a totale carico del proponente.

Procedura: Istanza presentata utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN compilato secondo le indicazioni di cui all’art. 14 del Bando e completo della documentazione  essenziale indicata all’art. 15.

Link di riferimento  

 documentazione completa voce Gal Etna sud


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