Effetti del COVID 19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura: gli interventi a sostegno dei soggetti coinvolti.

16 Giu, 2020 alle 18:55 -

Effetti del COVID 19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura: gli interventi a sostegno dei soggetti coinvolti.

In attesa della prossima approvazione da parte del MIPAAF dei decreti di cui all’art 78 del Cura Italia offriamo una panoramica dei provvedimenti adottati in stato di emergenza dall’Unione europea per ovviare alle conseguenze socioeconomiche derivate dalla diffusione della pandemia che ha determinato notevoli perdite per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

Fermo restando che le risorse stanziate per il settore sono rimaste invariate quanto agli importi, si è  deciso di intervenire, nell’immediato, per la semplificazione dell’attribuzione delle risorse di bilancio applicando una flessibilità straordinaria nel trasferimento di risorse affinché tutto il contributo finanziario non utilizzato nei Fondi strutturali e nei Fondi di investimento europei possa essere pienamente mobilitato.

Il  Regolamento UE 2020/560, intervenuto a modifica di alcuni articoli del regolamento 508/2014 istitutivo del FEAMP, prevede la possibilità di utilizzare procedure e scadenze semplificate per le modifiche ai Programmi Operativi. In particolare sono previste misure  per:

– il supporto ai pescatori per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causate dall’epidemia COVID-19 (art. 33, paragrafo 1, lettera d specificamente aggiunto come causa di arresto temporaneo);

– i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali (art.35);

– per le acque interne, il sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causate dall’epidemia COVID-19, come disposto all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all’articolo 33 (art. 44, paragrafo 4 bis);

– la concessione di capitale circolante e compensazione agli acquacoltori (art. 55, paragrafo 1, lettera b);

– l’assicurazione degli stock acquicoli (art. 57);

– i Piani di produzione e di commercializzazione (art. 66);

– l’aiuto al magazzinaggio (art. 67);

– la concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, per gli acquacoltori (art. 69, paragrafo 3).

I pescatori saranno quindi supportati con una compensazione straordinaria per l’arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto al coronavirus di cui l’UE coprirà dall’attuale 50%, il 75% dell’importo e tale sostegno non sarà soggetto ad un massimale finanziario.

Mentre  agli acquacoltori verrà riconosciuta una compensazione per la sospensione o la riduzione temporanee della produzione – se causata dalla pandemia – che sarà calcolata sulla base del mancato guadagno di cui l’UE coprirà fino al 75% dell’importo.

Queste in linea di massima le misure previste nel Regolamento che andranno comunque coordinate nello specifico dagli Stati membri specie con riferimento alle procedure applicative da adottarsi per la riassegnazione delle risorse finanziarie per ogni singolo programma operativo, riassegnazione che andrà fatta nel più breve tempo possibile.

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