Cultura Crea Plus: contributi fondo perduto per compensare effetti chiusura attività

15 Apr, 2021 alle 22:31 -

Cultura Crea Plus: contributi fondo perduto per  compensare effetti chiusura attività

Cultura Crea Plus è l’iniziativa promossa dal Ministero della cultura e gestita da Invitalia rivolta a sostenere le micro, piccole e medie imprese ed i soggetti del terzo settore concedendo un contributo a fondo perduto dell’importo massimo di € 25.000 a totale rimborso delle spese ammesse.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 aprile utilizzando l’applicativo presente sul sito Invitalia  presso il quale è necessario prima registrarsi, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario, per poi accedere al sito riservato, compilare direttamente online la domanda e caricare la documentazione da allegare. Per concludere la presentazione è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le  istanze verranno valutate secondo l’ordine di presentazione trattandosi di procedura a sportello attiva fino ad esaurimento fondi disponibili pari a 30 milioni di euro.

 Possono presentare la domanda di agevolazione:

  • PMI, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa da meno di 36 mesi.
  • PMI, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa, costituite, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, da più di 36 mesi. Sono esclusi i consorzi e le ditte individuali.
  • I soggetti  iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del suddetto registro, il requisito è soddisfatto con l’iscrizione ad uno dei seguenti registri:
    • registri delle Organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
    • registri delle Associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
    • anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
    • registri delle Imprese, ai sensi dell’art 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Sia le imprese che i soggetti del terzo settore devono essere costituiti alla data del 1° gennaio 2020 e svolgere al 31 dicembre 2020 regolare attività economica rientrante nei codici ATECO ammessi (allegati 1, 2, 3 alla Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021). Ai fini della verifica dello svolgimento dell’attività economica è necessario che le imprese siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese per le forme giuridiche per le quali sono previsti tali adempimenti.

Per le imprese costituite da meno di 36 mesi, la sede deve essere situata in una delle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Per le imprese costituite da oltre 36 mesi e per i soggetti del terzo settore, la sede deve essere situata in uno dei Comuni ricadenti nelle “aree di attrazione” così come identificate dall’Allegato 4 alla Direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021.

Requisito obbligatorio per tutti gli istanti: aver subito un impatto negativo sul fatturato comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si documentano  gli effetti derivanti dall’emergenza Covid-19 in termini di interruzione dell’attività e di perdita di fatturato effettivo/potenziale nel corso del 2020. L’evidenza di tale impatto dovrà essere dichiarata in fase di presentazione della domanda attraverso apposita DSAN che potrà essere oggetto di verifica da parte del Soggetto Gestore. Per le imprese costituite da più di 36 mesi è necessario presentare anche l’ultimo bilancio approvato e situazione contabile aggiornata.

Sono ammissibili le spese di capitale circolante sostenute successivamente al 23 luglio 2020 e rendicontate entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione alle agevolazioni. Per data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni si intende la data di trasmissione a mezzo pec del provvedimento stesso debitamente controfirmato come meglio specificate all’art. 3 della direttiva operativa del Ministero della cultura  n. 238 del 29.03.2021.

L’importo delle agevolazioni ammissibili terrà conto delle agevolazioni incidenti nel regime ‘’de minimis’’ già percepite dalla proponente nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari.


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