Cooperazione imprese agricole

10 Mar, 2023 alle 18:28 -

Cooperazione imprese agricole

Il GAL Etna favorisce la cooperazione tra le imprese agricole al fine di abbassare i costi di produzione ed innalzare i margini reddituali tutto per migliorare la competitività.

I beneficiari diretti dell’iniziativa sono gruppi di “microimprese” (imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, in forma singola o associata, di servizi per il turismo rurale e per la promozione di mestieri e attività artigianali, ecc.)

La finalità principale è quella di finanziare la cooperazione commerciale tra “piccoli operatori” per il raggiungimento di economie di scala, che diversamente non potrebbero essere conseguite dal singolo operatore.

  • L’azione si propone di favorire anche la creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità tra piccoli operatori turistici e del turismo rurale, tour operator, soggetti privati che operano nel campo della valorizzazione turistica del territorio.

Come realizzare le economie di scala

L‘azione sostiene la creazione di partenariati finalizzata al raggiungimento di economie di scala, per esempio, tramite:

  • attività comuni di commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari e forestali, con particolare riferimento alle produzioni con marchi di qualità;
  • utilizzo di infrastrutture logistiche all’interno di forme di gestione associate;
  • raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti svolte in modo associato;
  • condivisione di impianti e macchinari che potrebbero essere sfruttati dalla singola azienda fine di ridurre i costi di produzione;
  • creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli del partenariato;
  • promozione dei prodotti nei mercati locali;
  • creazione di pacchetti turistici;
  • messa in rete, promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale.

Contenuti del progetto di cooperazione

Il progetto di cooperazione deve riportare i seguenti contenuti minimi:

  • descrizione degli obiettivi del progetto;
  • indicazione dell’ambito geografico di intervento e del settore di riferimento;
  • descrizione dei risultati che si intendono conseguire con le attività di cooperazione;
  • indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate da uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
  • descrizione puntuale dell’intero processo di cooperazione (individuazione dei partner, definizione delle azioni, individuazione di un soggetto capofila responsabile dell’attuazione del progetto, ecc.);
  • elenco dei partecipanti al partenariato, con la relativa ripartizione delle attività e delle responsabilità;
  • cronoprogramma;
  • piano finanziario, articolato per annualità e attività.

Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di punti 30.

Quali sono gli interventi di cooperazione ammessi a finanziamento

Sono ammissibili i seguenti interventi:

– studi di fattibilità volti ad analizzare l’impatto e la ricaduta nel territorio degli interventi previsti nel progetto di cooperazione;

– animazione del territorio e condivisione delle conoscenze tra i soggetti del partenariato finalizzate ad approfondimenti conoscitivi e alla condivisione e definizione di azioni coordinate necessarie per rendere fattibile il progetto collettivo;

– predisposizione del progetto di cooperazione, nel quale siano dettagliate le singole azioni progettuali e, nel caso in cui il progetto riguardi lo sviluppo e la commercializzazione del turismo rurale, sia riportato il programma di partecipazione ad eventi (ad esempio, fieristici, radiofonici, televisivi) nazionali ed esteri strettamente collegati alle finalità del progetto;

– i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami;

– costituzione del partenariato e la predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);

– disseminazione e trasferimento dei risultati del progetto di cooperazione, ossia del modello tecnico/organizzativo adottato.

Condizione di ammissibilità è che con l’attivazione del progetto proposto si avviino attività nuove.

Misura del contributo

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso del 100% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

Inoltre l’importo massimo di spesa ammessa è di euro 100.000,00, per Gruppo di Cooperazione beneficiario, in caso di progetto di durata biennale. Qualora, invece, il progetto abbia la durata di un anno l’importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 50.000,00.

Le domande di sostegno per il bando 71421 possono essere presentate a partire dal 20 marzo e fino al 31 maggio 2023.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link


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