L’Assessorato dei Lavori pubblici della regione Sardegna eroga finanziamenti ai Comuni destinati alla concessione di contributi in favore dei privati per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti, ovvero in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.
Quali soggetti possono presentare la domanda
Gli utenti interessati all’abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati devono presentare la domanda, comprensiva degli allegati al Comune in cui è ubicato l’immobile, entro il 1° marzo di ogni anno.
I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni devono:
- essere “portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità” ovvero di menomazioni o limitazioni funzionali “relative alla deambulazione e alla mobilità” (art. 9 comma 3 della legge 13/1989) – si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti dalla competente ASL invalidi totali con difficoltà di deambulazione;
- avere la residenza, nonché la dimora abituale nell’alloggio/immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili. In tal caso, il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l’alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo;
- avere l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio in cui sono necessari i lavori per l’abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;
- non aver già effettuato o iniziato l’esecuzione delle opere.
Come presentare la domanda
Entro il 1° marzo di ogni anno, il privato deve presentare al comune, in cui le opere di abbattimento delle barriere architettoniche devono essere effettuate, la seguente documentazione:
- domanda in bollo tramite la compilazione del modello di domanda fornito dai comuni competenti (vedi modello allegato) (lo schema di domanda predisposto dall’Assessorato);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi modello allegato);
- certificato medico attestante una situazione di handicap consistente in “menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità” ovvero in menomazioni o limitazioni funzionali “relative alla deambulazione e alla mobilità” (art. 9 comma 3 della legge 13/1989);
- in caso di invalidità totale: certificato USL (o fotocopia autenticata) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione
- autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona
Adempimenti del Comune
A seguito della richiesta, il Comune effettua un sopralluogo per verificare:
- la fondatezza della richiesta (esistenza dell’ostacolo alla deambulazione e idoneità dell’intervento proposto al fine di superare l’ostacolo esistente);
- che le opere non siano già eseguite o iniziate;
- che la spesa prevista sia congrua.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i sindaci dei comuni inviano all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici il proprio fabbisogno. L’Assessorato verificata la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dai comuni, quindi, stila le graduatorie regionali. I criteri di priorità per l’inserimento delle domande nella graduatoria definitiva, sono: la precedenza assoluta per le domande munite di certificazione ASL attestante l’invalidità totale con difficoltà deambulatoria e, in subordine, ordine cronologico di presentazione della domanda al Comune.
Modalità di concessione del contributo
Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l’opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989).
Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento del disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link