Aiuti alle imprese ai tempi del coronavirus: Fondo di Garanzia, SACE, dilazione dei crediti. Facciamo un po’ di chiarezza.

15 Apr, 2020 alle 18:55 -

Aiuti alle imprese ai tempi del coronavirus: Fondo di Garanzia, SACE, dilazione dei crediti. Facciamo un po’ di chiarezza.

Il governo italiano è intervenuto con due distinti provvedimenti al fine di stabilire i primi interventi economici a sostegno  dei soggetti duramente colpiti  dalle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus.

Proviamo a capire cosa si può e non si può richiedere leggendo in maniera coordinata sia i decreti legge  Cura Italia ( D.L. 18/2020) e Liquidità ( D.L. 23/2020), che le  circolari emesse dall’ABI  senza dimenticare i chiarimenti del Mise nelle FAQ  del 22 marzo 2020.

Dal punto di vista della liquidità

Iniziamo col considerare che esistono due Enti  che possono intervenire prestando garanzie in favore dei prestiti erogati alle imprese dagli Istituti Bancari:

  • Il Fondo di garanzia per le PMI, preesistente al Covid 19, le cui funzionalità sono state estese prevedendo nuovi interventi secondo le disposizioni dell’art. 49 del Decreto Cura Italia;
  • La SACE s.p.a. società per azioni interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti, che sostiene le aziende  italiane di qualunque dimensione  intervenendo, ad esempio come prestatore di garanzia, con finanziamenti a tasso agevolato o a finanziamenti a breve termine. Proprio in tale contesto la SACE,  fino al 31 dicembre 2020,  interverrà in favore delle imprese prestando garanzia per la richiesta di  finanziamenti che verranno erogati a condizioni diverse rispetto a quelli di pertinenza del Fondo.

Sia nell’uno che nell’altro caso il beneficiario riceverà le somme richieste direttamente dalle Banche le quali saranno più facilitate a concedere i finanziamenti proprio grazie alle prestazioni di garanzia degli organi sopra descritti.

Attenzione le misure a sostegno delle imprese non sono erogazioni a fondo perduto ma veri e propri finanziamenti  che, come tali,  vanno interamente restituiti, secondo le condizioni stabilite in fase di negoziazione per come integrate dai provvedimenti legislativi esaminati.

Possono accedere ai finanziamenti le imprese che siano in bonis ovvero che non abbiano posizioni debitorie  classificate come esposizioni deteriorate quindi  sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute.

La valutazione del merito creditorio non è rilevante per la richiesta di finanziamento semplificato  al Fondo di Garanzia – per intenderci quello che prevede l’erogazione di una somma pari al 25% dei ricavi netti dell’anno 2019 comunque non superiore a 25.000,00 euro ( originariamente previsto dall’art. 49 del Cura Italia sostituito dall’art. 13 del Decreto liquidità).

Gli accessi alle forme di  garanzia  concessi dal  Fondo e della Sace sono alternativi per le PMI ed i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva che  possono chiedere l’intervento della Sace solo dopo aver beneficiato ed esaurito le risorse messe a loro disposizione dal Fondo.

Per la classificazione dimensionale delle imprese, necessaria  per comprendere quale misura è possibile attivare per prima, deve farsi riferimento a dipendenti e fatturato:

microimpresa  occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR;

piccola impresa  occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Lo strumento di più immediata applicazione, al momento, è la garanzia concessa dal  Fondo per il finanziamento fino a 25.000,00 euro erogato dagli Istituti di credito in favore delle PMI e delle persone fisiche titolari di partita Iva purché siano state danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

La garanzia prestata dal Fondo per tale tipologia di finanziamento è  automatica, gratuita,  senza valutazione del merito creditorio e copre il 100% dell’importo erogato. L’unica condizione è che deve trattarsi di una richiesta di nuovo finanziamento concesso  secondo le  seguenti modalità:

  • importo erogato pari al 25% dell’ammontare dei ricavi realizzati nel 2019 dall’istante  per come  documentato dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale presentata prima della domanda di garanzia. I soggetti che abbiano intrapreso la propria attività- in qualunque forma- dopo il 2 gennaio 2019 quindi ancora sprovvisti di documentazione fiscale, possono produrre un’autocertificazione nella quale riportare il valore dei ricavi, valore che comunque dovrà essere coerente con la tipologia di attività svolta. In ogni caso la somma erogata non potrà essere  superiore a 25.000,00 euro;
  • la richiesta di  finanziamento, predisposta utilizzando il  modello adottato dal Ministero andrà presentata, unitamente ad un documento di riconoscimento ed alla documentazione comprovante il valore del ricavo netto, all’Istituto di credito scelto dal beneficiario. La presentazione della domanda può avvenire con qualsiasi mezzo telematico che sia in grado di tenere traccia della comunicazione con data certa.  Pare quindi sia possibile anche l’impiego di una semplice mail sebbene sia più sicuro l’impiego della PEC proprio per  la tracciabilità della comunicazione e la certezza della data. L’istituto di credito  provvederà alla disamina delle sole condizioni di ammissibilità della domanda senza entrate nel merito della veridicità di quanto dichiarato. Per questo non verrà predisposta nessuna forma di istruttoria posto che la responsabilità di quanto inserito nella richiesta è a totale carico dell’istante trattandosi di autocertificazione come ben riportato nell’intestazione del modulo;
  • la durata massima del finanziamento è pari a 6 anni ( 72 rate) ed il beneficiario inizierà a rimborsare quanto percepito decorsi 2 anni dall’erogazione. Il  tasso di interesse applicato  pare debba oscillare tra 1,2 % ed il 2% applicando i parametri di riferimento indicati all’art. 49 del Decreto Cura Italia ( così come modificato dal Decreto Liquidità). Ma è solo un’ipotesi.
  • La normativa non impone vincoli di destinazione per le somme erogate- come invece previsto per  l’intervento della SACE- ma nella domanda deve comunque essere indicata la ragione per cui si chiede l’accesso al credito ovvero come il beneficiario intenda impiegare le somme ottenute ( punto 13). Tale valutazione- in mancanza di indicazioni specifiche-  va  fatta considerando la finalità dell’agevolazione che è quella di creare liquidità in correlazione con l’importo erogato. Per esempio il beneficiario può decidere di investire in innovazione tecnologica (creando le condizioni per lo smart-working o per la consulenza a distanza) al fine di riclassificare, per quanto possibile, il regime di produzione o le modalità di esercizio della prestazione oppure compiere altri investimenti per rilanciare l’azienda sul piano dell’e-commerce. Ma sono solo suggerimenti. Ciò che conta è compiere degli investimenti per sostenere l’attività produttiva del beneficiario. Ogni decisione imprenditoriale va adeguatamente ponderata e rendicontata in vista di futuri controlli a campione da parte degli Enti accertatori.  

Il beneficiario può decidere di avvalersi delle altre forme di finanziamento messe a sua disposizione con l’intervento del Fondo di Garanzia e con le coperture via via accordate, anche a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, della procedura introdotta dal decreto liquidità, approvazione che per la richiesta con modalità semplificata è già intervenuta.

Qualora invece il soggetto beneficiario intenda ricorrere alla garanzia prestata dalla SACE dovrà tenere conto delle seguenti disposizioni:

  • se il beneficiario appartiene ad una delle categorie che possono ricorrere al Fondo di garanzia ( piccole imprese e titolari di partita Iva) deve avere esaurito le risorse messe a disposizione del Fondo per ricorrere al finanziamento garantito da SACE. Nessuna limitazione per gli altri soggetti;
  • permane il requisito della sussistenza del merito creditorio, nel senso che al 31 dicembre 2019, l’impresa non deve essere classificata quale imprese in difficoltà ed al  29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate.
  • il beneficiario, sia esso impresa singola o collegata ad un gruppo, dal momento in cui riceve il finanziamento garantito dalla SACE è obbligato a:
  1.  non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
  2.  di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
  • la garanza SACE copre i  finanziamenti erogati dal giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto liquidità fino al 31 dicembre 2020. Il finanziamento deve avere una  durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi
  • la garanzia concessa  è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e  copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
  • l’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
  1. 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  2. il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
  • Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
  • Le commissioni dovute alla banca devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca. Il minor costo dei finanziamenti  coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l’impresa;
  • La percentuale massima di garanzia è pari al:
  1. 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  2. 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
  3. 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall’impresa alla Banca – del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.

  • Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
  1. per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
  2. per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
  • La procedura di accesso alla garanzia si muove sul doppio binario:
  1. è prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro;
  2. una procedura più articolata che  vincola il rilascio della garanzia all’adozione di un decreto dal parte Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE qualora  l’impresa richiedente non rientri nei parametri sopra descritti per  fatturato e dipendenti.

Esiste anche la possibilità, per le imprese che abbiano più linee di credito attive e che siano quindi esposte con le Banche, di ricorrere alle misure di  moratoria straordinaria  introdotte dal decreto Cura Italia formulando una semplice istanza nella quale il legale rappresentate dell’impresa indica:

  1. gli identificativi del  finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  2. “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  3. di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
  4. di essere  pienamente consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

L’istanza deve essere inviata corredata dalla copia di un documento del dichiarante, in modalità telematica,  quindi a mezzo PEC o mail , purchè sia garantita la tracciabilità della comunicazione e vi sia certezza della data.

Le posizioni  debitorie che godono della moratoria si riferiscono ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima della data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia ( art. 56). Nello specifico trattasi di:

a) aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;

b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.  Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Ricordiamo che fintanto che permane lo stato di emergenza  dichiarato con provvedimento del 31 gennaio 2020 (ovvero fino al 31 luglio 2020)  i rapporti  tra  banche e/o intermediari finanziari e clienti  verranno conclusi in via telematica utilizzando gli strumenti di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessariamente la PEC, ma la mera posta elettronica non certificata). I contratti stipulati con le seguenti modalità sono da intendersi perfettamente validi ed aventi piena efficacia probatoria in caso di contestazione purché sia sempre possibile  tracciare la connessione tra il consenso prestato ed il soggetto che l’ha espresso. una buona prassi potrebbe essere allegare alle comunicazioni la copia di un documenti di riconoscimento del contraente ed i riferimenti specifici alla tipologia di contratto sottoscritto.


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